IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Articolo unico 1. I pareri delle Commissioni consiliari, previsti dalle vigenti leggi regionali su atti o provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente, sono soppressi. 2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, entro tre giorni dalla loro approvazione, sono comunicati ai consiglieri regionali. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri della Commissione permanente prevista dall'art. 30 dello Statuto nonche' a quelli contenuti nelle seguenti disposizioni: a) legge regionale 4 aprile 1978, n. 23; b) legge regionale 22 agosto 1984, n. 39; c) legge regionale 9 aprile 1985, n. 17; d) legge regionale 29 dicembre 1986, n. 35; e) legge regionale 16 dicembre 1988, n. 71; f) legge regionale 28 agosto 1989, n. 39; g) legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 1 giugno 1993 FERRERO