IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                           Articolo unico
 
   1.  I  pareri delle Commissioni consiliari, previsti dalle vigenti
leggi regionali su atti o provvedimenti di  competenza  della  Giunta
regionale o del suo Presidente, sono soppressi.
   2.  Gli  atti  amministrativi  di cui al comma 1, entro tre giorni
dalla loro approvazione, sono comunicati ai consiglieri regionali.
   3. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
pareri  della  Commissione  permanente  prevista  dall'art.  30 dello
Statuto nonche' a quelli contenuti nelle seguenti disposizioni:
     a) legge regionale 4 aprile 1978, n. 23;
     b) legge regionale 22 agosto 1984, n. 39;
     c) legge regionale 9 aprile 1985, n. 17;
     d) legge regionale 29 dicembre 1986, n. 35;
     e) legge regionale 16 dicembre 1988, n. 71;
     f) legge regionale 28 agosto 1989, n. 39;
     g) legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 1› giugno 1993
 
                               FERRERO